Statuto
dell’Organizzazione di Volontariato
“FELICI DI AIUTARE (HAPPY TO HELP) ODV”
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1.
È costituita conformemente alla Carta
Costituzionale, al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’
(d’ora in avanti Codice), l’Organizzazione di Volontariato ‘FELICI DI AIUTARE (HAPPY TO HELP) ODV’
2.
L’ODV ha sede legale nel Comune di Trecate in via Mezzano 55. Il trasferimento della sede legale
non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e
deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti
gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3.
La durata
dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11
comma 2
Art. 2
Scopi e finalità
L' ODV è apartitica, aconfessionale, a
struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di dare aiuto ai bambini poveri, emarginati,
senza istruzione in Italia e nel mondo.
Art. 3
Attività
1.
Per la realizzazione
dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la
collettività, l'ODV si propone, di svolgere in via principale le seguenti
attività di interesse generale:
·
Interventi e servizi sociali (di cui alla lettera a)
del comme1) dell’art. 5 del Dlgs 117/201)
·
Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla
lettera l) del comme1) dell’art. 5 del Dlgs 117/201)
·
Beneficienza e sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate (di cui alla lettera u) del comme1) dell’art. 5 del Dlgs
117/201)
2.
Nello specifico, a titolo
esemplificativo L’ODV intende:
·
Organizzare attività di accoglienza a favore dei soggetti svantaggiati
·
Raccogliere fondi per le adozioni a distanza
·
Raccogliere e distribuire generi di prima necessità
·
Organizzare la fornitura di materiale didattico alle scuole a sostegno delle attività di
studenti disabili e/o con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)
·
Raccogliere fondi a sostegno dei minori che vivono in paesi colpiti da guerre,
epidemie, calamità naturali e/0 a sostegno delle situazioni locali di disabilità bisognosa
2.
Le attività di cui al comma precedente
sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e
gratuito.
3.
Nel caso l’ODV eserciti attività diverse, il Consiglio
Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei
documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 Codice.
4.
L'attività
del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate
dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per
l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dall'Assemblea dei soci.
5.
Ogni forma di rapporto
economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile
con la qualità di volontario.
6.
L’ODV ha l’obbligo di assicurare i
propri volontari ai sensi dell’art. 18 Codice.
7.
L'ODV può avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti
necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare
l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1)
Il patrimonio dell'ODV
durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a)
Beni mobili ed immobili
che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
b)
Eventuali erogazioni,
donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
c)
Eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2)
L'ODV trae le risorse
economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a)
Quote associative e
contributi degli aderenti;
b)
Contributi pubblici e
privati;
c)
Donazioni e lasciti
testamentari;
d)
Rendite patrimoniali;
e)
Attività di raccolta
fondi (ai sensi dell’art. 7 Codice);
f)
Ogni altra entrata o
provento compatibile con le finalità dell’ODV e riconducibile alle disposizioni
del d. lgs 117/2017 e s.m.i.;
3.
L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio
e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno
Al termine di ogni
esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14
del Codice e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato
presso la sede dell’ODV, almeno sette giorni prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire
l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di dividere anche in
forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
Art. 5
Soci
- Ai sensi dell’art. 32 Codice il
numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone
fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si
impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- L'adesione all'ODV è a tempo
indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
- L'ammissione di un nuovo socio è
regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte
dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a
rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre
motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso
ricorso all'assemblea dei soci.
- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio direttivo comunica
l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel
libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita
dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- La qualità di Socio si perde:
1.
per recesso, che deve
essere comunicato per iscritto all'ODV;
2.
per esclusione
conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
3.
per morosità rispetto al
mancato pagamento della quota annuale, trascorsi trenta giorni dall’eventuale
sollecito scritto.
- L’esclusione o la decadenza dei
soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In
ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono
essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi,
consentendogli facoltà di replica.
- La perdita della qualifica di
associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta
sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- In tutti i casi di scioglimento
del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi
eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.
Art. 7
Diritti e Doveri dei soci
- Tutti i soci godono degli stessi
diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua
attività. In modo particolare:
a) I
soci hanno diritto:
·
di partecipare a tutte le
attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di
verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto
e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
·
di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi;
·
di esprimere il proprio
voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi,
degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
·
di consultare i libri sociali
presentando richiesta scritta al direttivo.
b) I
soci sono obbligati:
·
all'osservanza dello
Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
·
a mantenere sempre un
comportamento degno nei confronti dell'ODV;
·
al pagamento nei termini
della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può
essere restituita.
Art. 8
Organi dell’ODV
- Sono organi dell’ODV:
1.
L’Assemblea dei soci;
2.
Il Consiglio direttivo;
3.
Il Presidente.
Art. 9
Assemblea dei Soci
- L’Assemblea dei soci è l'organo
sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i
soci.
- Hanno diritto di intervenire in
Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non
abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,
conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di
convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati .
- L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio
appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità
l’Assemblea può eleggere un segretario.
- L'Assemblea si riunisce su
convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il
Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi
diritto di voto.
- La convocazione è inoltrata per
iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8
(otto) giorni di anticipo e deve
contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima
convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo
in data diversa dalla prima.
- In difetto di convocazione
formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- Le delibere assunte
dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale
redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e
sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure
per la trasformazione, la scissione,
la fusione o lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri
casi.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci
- L'assemblea ordinaria è valida
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non votano.
- Le deliberazioni dell’Assemblea
sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati
presenti o rappresentati.
- L'Assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio,
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- L’Assemblea ordinaria:
1.
approva il bilancio e la
relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017;
2.
discute ed approva i
programmi di attività;
3.
elegge tra i soci i componenti
del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
4.
nomina e revoca l’organo
di controllo;
5.
delibera sulla
responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
6.
approva l’eventuale
regolamento dei lavori assembleari;
7.
ratifica la sostituzione
dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata
dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
8.
approva l’eventuale
regolamento e le sue variazioni;
9.
delibera sulla quota
associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
10. delibera sull’esclusione dei soci;
11.
delibera su tutti gli
altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
12.
delibera sui ricorsi in
caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
13. delega il Consiglio Direttivo a
compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti
dall’ODV stesso.
14. determina i limiti di spesa e approva
i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di
volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle
modalità previste dal
presente Statuto;
15. approva l’ammontare dei compensi per
le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del
regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
5.
Le deliberazioni
assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro
verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del
Consiglio direttivo.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci
- La convocazione dell’Assemblea
straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- Per deliberare la
trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- L’Assemblea straordinaria dei
soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio
o per delega, di tre quarti dei soci
e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica due anni
e sono rieleggibili per un numero massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si
presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del
Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- L’Assemblea che procede alla
elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo
Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo elegge
tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- Il Tesoriere cura la riscossione
delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto
contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura
la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente
riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- In caso di morte, dimissioni o
esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non
eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria
e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di
mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità
l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- Nel caso in cui decada oltre la
metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite
elezione al rinnovo dell’intero organo.
- Tutte le cariche associative
sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate
le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo
svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il
massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è
responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e
le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la
legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso
svolge le seguenti attività:
1.
attua tutte le
deliberazioni dell’Assemblea;
2.
redige e presenta
all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del
Codice;
3.
delibera sulle domande di
nuove adesioni;
4.
sottopone all’Assemblea
le proposte di esclusione dei soci;
5.
sottopone
all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli
eventuali contributi straordinari;
6.
ha facoltà di costituire
Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la
definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di
quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente ogni semestre, e tutte le volte nelle
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno tre componenti.
- La convocazione è inoltrata per
iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5
(cinque) giorni di anticipo e deve
contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso
sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del
Consiglio Direttivo.
- I verbali delle sedute del
Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera
non approvata.
Art. 13
Presidente
- Il Presidente è eletto dal
Consiglio Direttivo nel suo seno.
- Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a
tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per
conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato
è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
- In caso di assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- Il Presidente, in caso di
urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti
necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro
approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati
obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14
Organo di controllo
- Qualora se ne ravvisi la
necessità ai sensi dell’art. 30 Codice, può essere nominato dall’Assemblea
un organo di controllo anche monocratico.
- Nel caso in cui l’organo di
controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- L'organo di controllo vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo
contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- L'organo di controllo esercita
inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo
14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.
- I componenti dell'organo di
controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati temi
- L’organo di controllo dura in carica 2 anni e può essere rieletto.
Art. 15
Il Presidente onorario
- Il Presidente Onorario può
essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore dell’ODV.
- Il Presidente Onorario, se
socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ODV.
Art. 16
Comitati Tecnici
- Nell’ambito delle attività
approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di
costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche
non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici
programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti
che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione
e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 17
Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può
decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento,
l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di
liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi
dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico
nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto
Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
- Il suddetto parere è reso entra
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente
interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r
o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.
- L’obbligatorietà del parere
vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro
unico nazionale del Terzo settore.
Art. 18
Norme finali
- Per tutto ciò che non è
espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice
Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi
decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
[1]
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